L’ARAN ha presentato una sua articolata proposta posta rispetto alla quale la Uil Scuola Rua ha proposto le seguenti modificazioni/integrazioni:
Inserimento di una “Dichiarazione a congiunta” che recepisca il pronunciamento della Corte di Cassazione (Ordinanza n.38100 del 29 dicembre 2022) relativamente al principio di non discriminazione. I docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo con quello assunto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione di carriera agli effetti economici. Le parti assumono l’impegno a rendere esigibile tale principio.
Per esigenze di maggiore chiarezza e completezza, si è richiesto il richiamo espresso della parte regolativa del CCNL del 2006/09 (CAPO IV – Docenti) con riferimento all’art.29 (attività funzionali all’insegnamento) con l’intendimento specifico di ricomprendere in esse quelle di formazione. Atteso che sulla stessa materia è intervenuto sia l’Atto di Indirizzo del 17 maggio
2022, che il successivo accordo del 10 novembre 2022, a giudizio della Uil Scuola Rua, occorre specificare che:
• la formazione continua deve seguitare ad essere un diritto/dovere del personale docente;
• le ore di formazione vanno svolte durante l’orario di servizio;
• le ore prestate in eccedenza ai limiti fissati dagli artt.28 e 29 del CCNL 2006/09 vanno retribuite.